Associazione Avelion

Associazione Avelion
STATUTO

TITOLO I

Enunciazione, denominazione, sede, durata, finalità compiti

Art. 1 – Enunciazione

L’Associazione AVELION è una associazione regolata dal presente statuto e dalle norme di legge; non ha scopo di lucro e si propone di organizzare e promuovere la socializzazione, l’integrazione e l’interazione tra i propri associati attraverso attività ludiche e di intrattenimento quali cosplay, giochi di ruolo, eventi e manifestazioni di vario genere.

L’ordinamento e l’organizzazione dell’Associazione sono regolati dal Codice Civile, dalle leggi nazionali e regionali eventualmente applicabili nonché dal presente statuto.

Art. 2 – Denominazione

La denominazione dell’Associazione è NO PROFIT.

Art. 3 – Sede

L’Associazione ha sede in Parma, attualmente in via San Leonardo, n. 85; con semplice delibera del Consiglio direttivo la sede potrà essere trasferita ad altro indirizzo purché sempre nel territorio del comune di Parma.

Art. 4 – Durata

La durata dell’Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati o per le cause previste dalla legge.

Art. 5 – Finalità

L’Associazione non ha fine di lucro, neppure indiretto, e opera esclusivamente per fini di promozione sociale, culturale e ricreativi.

Art. 6 – Attività

Per raggiungere le finalità di cui al precedente articolo, l’Associazione intende:

a) promuovere e realizzare in proprio eventi e servizi ritenuti necessari o semplicemente utili per la realizzazione dei fini istituzionali, come ad esempio l’organizzazione di manifestazioni legate al cosplay e al gioco di ruolo o ad attività ricreative e di intrattenimento destinate anche a non soci;

b) predisporre tutti i servizi necessari alla corretta fruizione degli eventi da parte degli interessati;

c) mettere a disposizione e scambiare con le altre associazioni l’esperienza maturata, fornendo indicazioni e suggerimenti concreti o collaborando su determinati progetti;

 

Art. 7 – Riconoscimento e rapporti con Enti Pubblici

L’Associazione potrà presentare, ai competenti enti pubblici, eventuale domanda di riconoscimento giuridico secondo le vigenti norme di legge.

TITOLO II

Struttura organizzativa dell’Associazione

Art. 8 – Struttura organizzativa e partecipazione degli iscritti

Sono associati le persone fisiche che si riconoscono nelle finalità di cui all’art. 5 del presente Statuto e che intendono collaborare alla realizzazione delle stesse.

Coloro che intendono far parte dell’Associazione dovranno presentare domanda di iscrizione che dovrà essere accettata dal Consiglio Direttivo e provvedere regolarmente al pagamento della quota associativa annuale nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

La qualità di Associato si perde:

1) per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo, il recesso ha effetto immediato, ma l’associato ha l’obbligo di versare la quota associativa per l’anno in corso;

2) per decadenza dovuta a morosità nel versamento di almeno due quote annuali e / o assenza reiterata alle assemblee dell’Associazione;

per esclusione a causa di gravi motivi morali e disciplinari rispettivamente accertate con le modalità di cui all’art. 14;

Art. 9 – Autonomia patrimoniale

L’Associazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di Associazioni, potrà compiere tutti gli atti e le operazioni finanziarie e patrimoniali, sia mobiliari che immobiliari, sia a titolo oneroso che gratuito, ritenute opportune ai fini del raggiungimento degli scopi statutari.

TITOLO III

Organi dell’Associazione

Art. 10 – Organi

Sono organi dell’Associazione:

— l’Assemblea degli Associati;

— il Consiglio Direttivo;

— il Presidente.

Art. 11 – Assemblea degli Associati

L’Assemblea degli Associati è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie secondo le rispettive materie riservate. Per Associati si intendono le persone iscritte alla Associazione come deliberato dal Consiglio Direttivo ed in regola con il pagamento delle quote associative.

Possono partecipare alle Assemblee, con diritto di intervento ma senza diritto di voto e senza che la loro presenza possa influire sul quorum per la costituzione dell’assemblea o sulla validità delle deliberazioni adottate, anche persone non associate, su invito o autorizzazione del Presidente.

L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o in altro luogo atto a garantire la massima partecipazione degli aventi diritto e comunque in Italia.

La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà mediante avviso da comunicare almeno venti giorni prima ai singoli aventi diritto a mezzo di raccomandata, posta elettronica, fax, telegramma o altra forma telematica.

La convocazione dovrà contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui l’assemblea dovrà tenersi e l’elenco degli argomenti all’ordine del giorno. L’avviso potrà contenere anche l’indicazione degli estremi per la seconda convocazione dell’Assemblea che non potrà comunque tenersi nello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 12 – Assemblea ordinaria

L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli argomenti attinenti alla vita dell’Associazione che non siano di competenza di una Assemblea straordinaria e che siano sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed in particolare:

approva, dopo dibattito, il programma presentato dal Consiglio Direttivo;

elegge tra i soci, determinandone il numero dei componenti, il Consiglio Direttivo.

L’assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita qualora siano presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti. Le deliberazioni saranno valide, sia in prima che in seconda convocazione, se avranno ottenuto il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

L’assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione almeno una volta all’anno entro il mese di giugno, per l’approvazione delle linee programmatiche e del bilancio consuntivo dell’ Associazione per l’anno precedente.

La convocazione dell’Assemblea ordinaria, con il relativo ordine del giorno, può essere chiesta per iscritto al Consiglio direttivo da almeno la metà più uno degli Associati in regola, all’atto della richiesta, con il pagamento delle quote associative. In questo caso il Consiglio Direttivo è tenuto a convocare l’Assemblea in una data non posteriore di più di trenta giorni al ricevimento della richiesta.

Ogni avente diritto di partecipazione all’Assemblea ha diritto ad un voto e può essere portatore di una sola delega di altri aventi diritto al voto.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Il Presidente dell’Assemblea, in caso di assenza del Segretario, designa un associato che provveda alla redazione del verbale; l’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un notaio.

Il Presidente verifica la validità della costituzione dell’Assemblea, dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si deve redigere verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, in occasione delle operazioni di voto dagli scrutatori scelti dall’assemblea tra i presenti.

Gli estratti e le copie dei verbali, se non richiesti in forma notarile, sono certificati come conformi dal Presidente e dal Segretario.

I verbali sono messi a disposizione dei partecipanti in forma idonea ad una loro massima diffusione.

Art. 13 – Assemblea Straordinaria degli Associati

L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

Approvazione e modificazione dello Statuto dell’Associazione;

Scioglimento dell’Associazione e modalità della liquidazione, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 25 del presente Statuto.

Salvo che per l’oggetto delle materie dell’ordine del giorno, e per il quorum della costituzione e delle maggioranze per le delibere, l’Assemblea straordinaria è regolata dalle norme previste dai precedenti articoli e dal regolamento se approvato.

L’Assemblea straordinaria avente ad oggetto l’approvazione o la modificazione dello Statuto è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sia presente almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, e le delibere sono assunte, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, qualora siano presenti i tre quarti degli aventi diritto al voto e le delibere saranno assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli associati (art. 21 cod. civ. III comma).

Le delibere relative alle modifiche del presente Statuto dovranno essere inviate entro trenta giorni all’Associazione AVELION per le verifiche di competenza della stessa.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è composto da un numero di associati, compreso tra tre e cinque, determinato dall’Assemblea ordinaria che provvede alla elezione. Il Consiglio Direttivo dura in carica un anno.

Il Consiglio Direttivo:

ha mandato per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione senza alcuna limitazione sulle materie che non siano per legge o per Statuto riservate all’Assemblea;

ratifica gli atti di ordinaria amministrazione di propria competenza assunti dal Presidente in via di urgenza

si riunisce almeno tre volte l’anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri;

elegge tra i suoi membri il Presidente dell’Associazione, il Segretario ed il Tesoriere che ha pure funzione di vicepresidente;

promuove la realizzazione delle finalità e delle attività dell’Associazione previsti dagli articoli 5 e 6 del presente Statuto e delibera tutti gli opportuni provvedimenti;

provvede alla convocazione dell’Assemblea ordinaria e di quella straordinaria dell’Associazione, a mezzo del suo Presidente;

approva eventuali modifiche al presente Statuto da sottoporre all’Assemblea Straordinaria;

approva l’eventuale regolamento e le sue modifiche;

approva il bilancio consuntivo annuale dell’Associazione sottopostogli dal Tesoriere, bilancio che sarà poi sottoposto all’Assemblea ordinaria, unitamente a una relazione del Tesoriere;

potrà affidare la responsabilità di curare specifiche attività dell’Associazione ai propri singoli membri che vi provvederanno tenendone costantemente informati il Presidente ed il Consiglio Direttivo;

delibera insindacabilmente sull’ammissione ad Associato della persona che ha presentato domanda scritta;

accerta la decadenza del socio moroso o non attivo da almeno due anni;

delibera l’esclusione dell’Associato censurabile per gravi motivi di ordine morale o disciplinare

Il Consiglio Direttivo è convocato con preavviso di almeno sette giorni con lettera raccomandata, posta elettronica o via fax o altra analoga forma telematica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o per suo impedimento, dal Vicepresidente.

Delle delibere assunte viene redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, o in caso di assenza di quest’ultimo, da un membro del Consiglio designato dal Presidente.

Perché il Consiglio Direttivo sia validamente costituito è necessaria la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti, e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

Il Consiglio Direttivo esercita i suoi poteri tramite il Presidente che ne attua le delibere, così come può conferire tale compito al Segretario o al Tesoriere nelle materie di specifica competenza.

Qualora venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio Direttivo, questi verrà sostituito con il primo dei non eletti e, in subordine, ai successivi. Il nuovo Consigliere scadrà contemporaneamente agli altri membri del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione.

A lui spetta la rappresentanza legale in ogni tipo e sede di giudizio, nonché la facoltà di assumere obbligazioni per conto dell’Associazione nei confronti di terzi, con facoltà di conferire mandati per particolari atti o categorie di atti, o per procure alle liti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni di questi, saranno esercitate dal Vicepresidente.

La firma del Vicepresidente attesta nei confronti dei terzi l’assenza o l’impedimento del Presidente o la sua delega.

Il Presidente cura e svolge tutte le attività delegategli dal Consiglio Direttivo anche con carattere permanente.

Nell’ambito dell’ordinaria amministrazione, può prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendole allo stesso per la ratifica alla sua prima riunione.

Il Presidente convoca e presiede le Assemblee ordinarie e straordinarie ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha mandato di durata annuale.

Art. 16 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente

ha i medesimi compiti del Presidente ed agisce in caso di suoi assenza o impedimento;

può assolvere a compiti propri del Presidente tramite delega dello stesso;

Il Vicepresidente ha mandato di durata triennale e può essere rieletto consecutivamente per non più di tre mandati.

Art. 17 – Il Segretario

Il Segretario collabora con il Presidente per la realizzazione dello Statuto, per l’organizzazione e il buon funzionamento dell’Associazione, assiste il Presidente e verbalizza le riunioni dell’Assemblea ordinaria, dell’Assemblea straordinaria e del Consiglio Direttivo dell’Associazione.

Il Segretario ha mandato di durata triennale e può essere rieletto consecutivamente per non più di tre mandati.

Art. 18 – Il Tesoriere

Il Tesoriere sovrintende all’amministrazione ed alla contabilità dell’Associazione, provvede agli incassi e ai pagamenti autorizzati dal Presidente e alla gestione amministrativa.

Il Tesoriere predispone il bilancio consuntivo annuale dell’Associazione che, accompagnato da una propria relazione, sottopone al Consiglio Direttivo per l’approvazione e per la successiva presentazione all’Assemblea ordinaria.

Il Tesoriere ha mandato di durata triennale e può essere rieletto consecutivamente per no più di tre mandati.

TITOLO IV

Esercizio finanziario, patrimonio, entrate

Art. 19 – Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il primo gennaio e termine il trentun dicembre di ciascun anno.

È fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 20 – Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

dai beni immobili e mobili e dai valori che per conferimenti, acquisti, lasciti, donazioni, o per qualsiasi altro titolo, spettino o vengano in possesso dell’Associazione a titolo di patrimonio indisponibile o disponibile;

dalle eccedenze attive del bilancio consuntivo annuale, se destinate a patrimonio disponibile in sede di approvazione del bilancio stesso, o per successive destinazioni come previsto dal secondo comma del precedente articolo;

dalle entrate annuali che il Consiglio Direttivo, disponga ad incremento del patrimonio disponibile o indisponibile;

dalle quote che fossero deliberate dal Consiglio Direttivo da destinarsi a patrimonio disponibile o indisponibile;

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

È sancita la intrasmissibilità, anche a causa di morte, delle quote o dei contributi associativi e la loro non rivalutabilità e ripetibilità a qualsiasi titolo.

Art. 21 – Entrate

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

dai redditi del patrimonio;

dalle quote annuali degli Associati stabilite dal Consiglio Direttivo;

da sovvenzioni accordate;

da contributi e donazioni che pervenissero in qualunque forma e per qualsiasi ragione per le sue finalità e senza il vincolo di destinazione a patrimonio;

da proventi devoluti da terzi per le sue finalità;

da eventuali proventi o contributi di terzi connessi allo svolgimento delle sue attività;

dagli eventuali avanzi di gestione risultanti dal rendiconto annuale economico e finanziario e non destinati a patrimonio dall’Assemblea ordinaria, come previsto dal II comma dell’art. 19.

TITOLO V

Norme finali

Art. 22 – Gratuità delle cariche e prestazioni degli Associati

Tutte le cariche dell’Associazione sono prestate a titolo volontario e gratuito e non sono ammessi compensi di nessuna natura; può essere riconosciuto al Presidente e ai componenti del Consiglio Direttivo il rimborso documentato delle spese vive sostenute per lo svolgimento del proprio incarico.

L’Associazione si avvale, per il perseguimento dei fini istituzionali. prevalentemente dell’attività prestata dai propri associati in forma volontaria, libera e gratuita.

Art. 23 – Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria degli Associati secondo le modalità di cui all’art. 12 del presente Statuto.

La stessa Assemblea delibera sulle modalità di liquidazione, sulla nomina di uno o più liquidatori e sulla destinazione delle attività patrimoniali residue, in conformità alla legge.

Art. 24 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile in materia di Associazioni e ogni altra disposizione di legge applicabile.

 


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